Dal 1° al 31 agosto, i processi tributari vanno in vacanza, con una sospensione dei termini legati alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative. Questa pausa estiva riguarda sia i processi in corso prima dell’1 agosto che quelli che si verificano durante questo periodo. I termini che cadono durante le ferie estive riprenderanno a decorrere il 1° settembre. Durante questa sospensione, i termini legati alla presentazione del ricorso, alla costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente, all’appello e al deposito di documenti sono sospesi. Inoltre, questa sospensione si applica anche alla procedura di reclamo e mediazione. Da sottolineare è che i termini di sospensione dell’accertamento con adesione si cumulano con il periodo di sospensione feriale. Oltre ai termini processuali, anche i termini per la trasmissione di documenti richiesti ai contribuenti e gli avvisi bonari sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. È importante notare che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi devono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione. I contribuenti sono quindi invitati a rispettare questa scadenza per evitare sanzioni o interessi aggiuntivi.

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