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sab 01 ottobre 2005 12:10 Pubblicato in News
La Commissione Europea ha chiesto chiarimenti sulla tutela del disegno industriale, sotto-tutelato dalla normativa italiana rispetto alle direttive europee che avrebbe dovuto recepire. Da "Il Sole 24 Ore".
L'Italia rischia una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea sulla tutela del disegno industriale attraverso il diritto d'autore. In una lettera del 25 luglio, Bruxelles ha chiesto chiarimenti formali a Roma sugli articoli 44 e 239 del Codice della proprietà industriale ( Dlgs 30/ 2005), giudicando le due disposizioni « incompatibili » con le direttive 93/ 98/ CE e 98/ 71/ CE, che riguardano l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e la protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
Alla base delle contestazioni della Commissione c'è la durata dei diritti di utilizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali: secondo il recente Codice della proprietà industriale, questi diritti « durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori» .
Nella legge sul diritto d'autore ( la 633/ 1941), modificata negli anni e armonizzata con la normativa comunitaria, si legge invece che « i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte » .
A sollevare la questione dell'incompatibilità tra le due disposizioni, è stata una denuncia dell'Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione. Secondo i giuristi che sostengono questo " atto d'accusa", i disegni industriali rientrano a tutti gli effetti nella tutela del diritto d'autore, perché così ha disposto il Dlgs 95/ 2001 ( che ha recepito la direttiva 98/ 71/ CE), portando sotto la protezione della legge 633/ 1941 « le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico » . Queste opere avrebbero quindi bisogno di una tutela duratura ( settant'anni dopo la morte dell'autore) e questa sembra essere anche la posizione espressa da Bruxelles.
Il rischio — dicono gli avvocati dell'Indicam — è quello di una discriminazione tra opere di serie A e opere di serie B, come se il diritto riconosciuto ai designer valesse meno perché ha una durata inferiore.
I sostenitori di una tutela più breve si appellano invece all'articolo 17 della direttiva 98/ 71/ CE, secondo cui « ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere » , interpretando il termine « estensione » come « durata » dei diritti.
Al di là della motivazione giuridica, ci sono anche ragioni economiche, che secondo gli estensori del Codice devono essere tutelate. Bisogna cioè evitare— spiegano — la « stagnazione » di alcuni ritrovati, per eliminare situazioni troppo durature di " monopolio", e far sì che le imprese ( soprattutto piccole e medie) possano sfruttare, dopo un termine cronologico ragionevole, le opere del disegno industriale. Del resto — aggiungono — una tutela che dura venticinque anni dopo la morte dell'autore è più che sufficiente a realizzare la protezione prevista dalla legge.
La posizione italiana potrebbe comunque cambiare, davanti a una procedura d'infrazione aperta da Bruxelles: « Il 21 settembre — spiega Giorgio Floridia, ordinario di Diritto industriale all'università Cattolica di Milano e componente della commissione per le correzioni formali e sostanziali al Codice della proprietà industriale — torneremo a riunirci, e credo che ci sarà un nuovo confronto tra i fautori della situazione attuale e i sostenitori di un " allungamento" della tutela per il design industriale. Se non modificheremo il testo, la procedura d'infrazione da parte di Bruxelles è inevitabile » .
Le modifiche al Codice, attese entro la fine dell'anno, potrebbero essere dunque l'occasione per ridiscutere la durata della tutela del design, armonizzando la nuova normativa sulla proprietà industriale con i rilievi mossi da Bruxelles.
''Il Sole 24 Ore - 14 settembre 2005''
http://www.ilsole24ore.com
Alla base delle contestazioni della Commissione c'è la durata dei diritti di utilizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali: secondo il recente Codice della proprietà industriale, questi diritti « durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori» .
Nella legge sul diritto d'autore ( la 633/ 1941), modificata negli anni e armonizzata con la normativa comunitaria, si legge invece che « i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte » .
A sollevare la questione dell'incompatibilità tra le due disposizioni, è stata una denuncia dell'Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione. Secondo i giuristi che sostengono questo " atto d'accusa", i disegni industriali rientrano a tutti gli effetti nella tutela del diritto d'autore, perché così ha disposto il Dlgs 95/ 2001 ( che ha recepito la direttiva 98/ 71/ CE), portando sotto la protezione della legge 633/ 1941 « le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico » . Queste opere avrebbero quindi bisogno di una tutela duratura ( settant'anni dopo la morte dell'autore) e questa sembra essere anche la posizione espressa da Bruxelles.
Il rischio — dicono gli avvocati dell'Indicam — è quello di una discriminazione tra opere di serie A e opere di serie B, come se il diritto riconosciuto ai designer valesse meno perché ha una durata inferiore.
I sostenitori di una tutela più breve si appellano invece all'articolo 17 della direttiva 98/ 71/ CE, secondo cui « ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere » , interpretando il termine « estensione » come « durata » dei diritti.
Al di là della motivazione giuridica, ci sono anche ragioni economiche, che secondo gli estensori del Codice devono essere tutelate. Bisogna cioè evitare— spiegano — la « stagnazione » di alcuni ritrovati, per eliminare situazioni troppo durature di " monopolio", e far sì che le imprese ( soprattutto piccole e medie) possano sfruttare, dopo un termine cronologico ragionevole, le opere del disegno industriale. Del resto — aggiungono — una tutela che dura venticinque anni dopo la morte dell'autore è più che sufficiente a realizzare la protezione prevista dalla legge.
La posizione italiana potrebbe comunque cambiare, davanti a una procedura d'infrazione aperta da Bruxelles: « Il 21 settembre — spiega Giorgio Floridia, ordinario di Diritto industriale all'università Cattolica di Milano e componente della commissione per le correzioni formali e sostanziali al Codice della proprietà industriale — torneremo a riunirci, e credo che ci sarà un nuovo confronto tra i fautori della situazione attuale e i sostenitori di un " allungamento" della tutela per il design industriale. Se non modificheremo il testo, la procedura d'infrazione da parte di Bruxelles è inevitabile » .
Le modifiche al Codice, attese entro la fine dell'anno, potrebbero essere dunque l'occasione per ridiscutere la durata della tutela del design, armonizzando la nuova normativa sulla proprietà industriale con i rilievi mossi da Bruxelles.
''Il Sole 24 Ore - 14 settembre 2005''
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